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Reclami - ricorsi - conciliazione

Accordo di Conciliazione
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Se il Cliente intende presentare un reclamo scritto, può indirizzarlo direttamente per posta ordinaria all' Ufficio "Assistenza Clienti e Reclami C.R. Venezia
- presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 - 10121 TORINO
", o inviarlo per posta elettronica alla casella assistenza.reclami.carive@intesasanpaolo.com, o infine trasmetterlo a mezzo fax al numero 011/0937350; anche la Filiale dove è intrattenuto il rapporto può comunque provvedere al ritiro del reclamo, ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Assistenza Clienti e Reclami.

La Banca risponderà nei tempi più solleciti e comunque entro 30 giorni, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti ...), o entro 90 giorni se il reclamo è relativo a servizi di investimento.

Se il reclamo risulterà fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta preciserà - per quanto prevedibili - i tempi tecnici che risulteranno perciò necessari.

Nel caso ritenesse invece di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione.

In tal caso, o se non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice il Cliente potrà rivolgersi:

1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:

  • all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data dell'01.01.2007, nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
  • alla Procedura di Conciliazione Permanente, offerta da Intesa Sanpaolo in collaborazione con tutte le Associazioni dei Consumatori riconosciute a livello nazionale, se il reclamo era riferito ad uno dei prodotti indicati nell'allegato Regolamento;
  • al Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

  • all'Ombudsman-Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
  • alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, non appena operativa, per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori;
  • al Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

In questa stessa sezione sono messi a disposizione della Clientela interessata la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario e i Regolamenti della Procedura di Conciliazione Permanente, dell'Ombudsman-Giurì Bancario, e del Conciliatore BancarioFinanziario; tutti questi documenti potranno anche essere richiesti presso ogni Filiale della Banca.

Sempre in questa sezione saranno inseriti eventuali futuri aggiornamenti regolamentari; ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Reclami, Ricorsi e Conciliazione" del Documento sui principali diritti del Cliente, nonché:

  • per l'Arbitro Bancario Finanziario, sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le Filiali della Banca d'Italia;
  • per l'Ombudsman-Giurì Bancario ed il Conciliatore Bancario Finanziario, sul sito www.conciliatorebancario.it;
  • per la Procedura di Conciliazione Permanente, offerta da Intesa Sanpaolo in collaborazione con tutte le Associazioni dei Consumatori riconosciute a livello nazionale, consultando la sezione del sito dedicata>> 



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